Emersione delle cripto-valute per regolarizzare le cripto-attività del mercato digitale Europeo
27 ottobre 2023 finalmente arrivano i cripto-regolamenti.
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La legge di bilancio 20231 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema. La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato. In tale quadro, è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica. La circolare, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, fornisce indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023. Il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir2, che definisce le cripto-attività come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”, (DLT)4
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023. La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 % del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi (cfr. infra paragrafo 4). Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che il legislatore ha previsto nella misura del 2Xmille annui del relativo valore, nonché dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato10 (cfr. infra paragrafi 3.7.2 e 3.7.3).
Quadro tecnico - giuridico di riferimento
Nel settore finanziario si riscontra l’utilizzo sempre più diffuso delle potenzialità offerte dalla digitalizzazione. Tra le innovazioni più impattanti, hanno assunto rilievo le tecnologie decentralizzate cosiddette “distributed ledger technologies” (DLT) Si tratta di tecnologie di applicazione potenzialmente molto vasta, anche in ambiti non connessi con la finanza. Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (DLT), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.12 Il registro è “distribuito” in quanto è composto da unità indipendenti (“nodi”) invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l’accesso delle altre.
La blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede l’archiviazione delle informazioni in “blocchi” che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili. Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni. Le cripto-attività possono essere distinte in due categorie:
- “unbacked crypto-assets”, cripto-attività prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (es. bitcoin, ma potrebbero essere ricomprese anche le cd. “stablecoins algoritmiche”, il cui meccanismo di stabilizzazione è basato proprio su un algoritmo che ne condiziona la domanda e l’offerta sul mercato);
- “asset linked stablecoins”, cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali, crediti, merci, etc.) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat1 (es. euro o dollari), un bene specifico o un pool o paniere di attività.
Sulla base della funzione economica svolta è possibile effettuare una distinzione delle cripto-attività nelle seguenti tipologie:
- “token di pagamento”, ossia mezzi di pagamento per l’acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori;
- “security token”, rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie);
- “utility token”, rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo)15;
- “non-fungible token” (“NFT”) è un token che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico); gli NFT non sono quindi reciprocamente intercambiabili.
Dal punto di vista tecnico, si tratta di stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni software come la blockchain. Pertanto, tali “attività” hanno natura esclusivamente “digitale” essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in “portafogli elettronici” (cosiddetti “wallet”). In sostanza, i wallet consistono in un’applicazione per generare, gestire, archiviare o utilizzare le chiavi crittografiche, di cui la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle cripto-attività ricevute, mentre la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento. Poiché un token è un sistema di informazioni gestite attraverso un DLT, esso può assumere una varietà enorme di forme virtuali, al di là della valuta virtuale.
Questo rende estremamente complesso il suo inquadramento dal punto di vista normativo.
Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo
Sebbene diverse cripto-attività non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione europea in materia di servizi finanziari, va rilevato che talune cripto-attività sono assimilabili a strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (di seguito, MiFID II) A conferma della non riconducibilità delle cripto-attività ad una univoca qualificazione giuridica, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e l’European Banking Authority (EBA) nei pareri rilasciati alla Commissione europea a gennaio 2019 hanno rilevato che, al di là della citata legislazione europea volta a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la maggior parte delle cripto-attività ad oggi non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione europea in materia di servizi finanziari. A livello internazionale e in diversi ambiti (ad esempio finanziarie e regolamentare) sono state avviate iniziative al fine di integrare tali strumenti in quadri normativi definiti.
A livello europeo la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure che definiscono una strategia per i pagamenti retail e una strategia in materia di finanza digitale e contestualmente ha pubblicato le seguenti proposte legislative:
- il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), che introduce una disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio digitale). Le tre categorie di cripto-attività ricomprese nell’ambito di applicazione del MiCA, sono:
1] gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
2] gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
3] le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea;
Il Digital Operational Resilience Act (DORA), che ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa digitale dell’intero settore finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività;
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (DLT)
In particolare, il MiCA costituisce un regolamento organico che, tra i primi nel contesto globale, mira a predisporre un quadro regolamentare applicabile alle varie tipologie di cripto-attività presenti sul mercato, dalle c.d. stablecoin (nella forma degli asset-referenced token e degli e-money token) alle c.d. crypto other than (vasta categoria che è definita per differenza e in via residuale rispetto alle stablecoin e che, come tale, comprende anche gli utility token) e ai servizi che hanno a oggetto tale tipologia di prodotti.
La natura ibrida di tali prodotti e l’intrinseca connotazione transfrontaliera del fenomeno rendono opportuna una regolamentazione “cross-settoriale”, uniforme a livello europeo. Nel quarto considerando del MiCA si dà atto di come solo alcune cripto-attività sono assimilabili agli strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della MiFID II, mentre la maggior parte delle stesse non rientra invece nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari, né esistono norme per i servizi connessi alle cripto-attività, quali la gestione di piattaforme di negoziazione, la custodia o il servizio di scambio delle stesse con valute ufficiali o altre cripto-attività, ad eccezione di quelle in materia di antiriciclaggio. Allo scopo di rimediare all’assenza di un quadro normativo europeo in materia al di fuori dell’ambito MiFID, il MiCA intende, pertanto, introdurre una disciplina dedicata e armonizzata a livello europeo per definire norme specifiche per le cripto-attività e i servizi correlati, evitando al contempo il rischio di frammentazione del mercato unico.
A tal fine, l’articolo 3, comma 1, punto 5), del regolamento MiCA definisce le cripto-attività come «rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga».
Le valute virtuali rientrano in una più ampia categoria che viene definita cripto-attività, che ricomprende, come illustrato, diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca qualificazione giuridica.
Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 849/2015) e, successivamente, dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 in recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 843/2018), all’articolo 1, comma 1, lettera qq), definisce la “valuta virtuale”: «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».
La definizione non qualifica le valute virtuali in termini tali da ricondurle a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni mettendone in luce tre elementi caratteristici: la rappresentazione di un “valore”, la natura digitale di tale rappresentazione e quella di non essere emesse né garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica. Ai fini della disciplina antiriciclaggio, i soggetti che svolgono attività di servizi relativi a cripto-valute possono rientrare tra i:
- «prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale» definiti dalla lettera ff) del comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 231 del 2007 come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute»:
«prestatori di servizi di portafoglio digitale» definiti dalla successiva ff-bis) come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali». per le cripto-attività e i servizi correlati, evitando al contempo il rischio di frammentazione del mercato unico. A tal fine, l’articolo 3, comma 1, punto 5), del regolamento MiCA definisce le cripto-attività come «rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga».
Il documento storico in ambito di sviluppo per la circolazione di valute digitale come il futuro EURO DIGITALE esordisce con un excursus sul quadro normativo, nazionale e unionale e sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, poi, detta indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni, le quali, tra l’altro, prevedono una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%. Si tratta dei redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività, sono imponibili – in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%). In tema di territorialità, la circolare ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (articolo 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente. Nei casi in cui le cripto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.
Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione. In considerazione della modifica del regime fiscale, il Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023. La legge di bilancio, inoltre, ha offerto la possibilità di prevenire possibili contestazioni, in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine. Questi possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
A tal proposito, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione della domanda, la circolare rimanda al provvedimento direttoriale dello scorso 7 agosto, con il quale è stato anche approvato l’apposito modello, insieme alle istruzioni e allo schema per la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione probatoria
Il modello di regolarizzazione, firmato digitalmente, va presentato, insieme alla ricevuta di pagamento degli importi dovuti, dall’interessato o da un professionista incaricato, all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura (gli indirizzi Pec sono elencati nell’allegato 4 del richiamato provvedimento).
Il versamento delle somme va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza (30 novembre 2023), tramite modello F24, utilizzando i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E dello scorso 9 agosto:
“1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”
“1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”. È esclusa la compensazione.
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. In particolare, ha previsto l’applicazione del tributo, nella misura del 2 per mille annuo del valore delle stesse attività, anche per le comunicazioni periodiche alla clientela sui prodotti finanziari.
Su questo tema, la circolare odierna ricorda che se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di 14 euro.
Il valore da assoggettare al Bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi che applica l’imposta. In assenza di tale valore è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.
Modalità e termini di versamento sono gli stessi di quelli previsti attualmente per l’imposta di bollo relativa alle comunicazioni di prodotti finanziari, e cioè mediante apposito contrassegno, rilasciato con modalità telematiche dagli intermediari abilitati (articolo 3, comma 1, lettera a), Dpr n. 642/1972), oppure in modo virtuale (articolo 15, stesso Dpr).
In questa fase di trasformazione del paradigma socio economico finanziario il team di R&D di
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#UEWEB3 prevede che nei prossimi anni nuove leggi di bilancio includeranno altri regolamenti che andranno a normare un settore che sino a qualche mese era considerato “fuori legge”, ma dal momento che la tokenomics è una cripto-attività legale anche in ITalia è ora di accedere a questa conoscenza e abilitare altri operatori che sono interessati a conoscere il mondo della tokenomics italiana quello etico, sostenibile e rigenerativa : il settore della tokenizzazione dei crediti di carbonio per un mercato volontario MAde in Ue: contatta
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